Il DM 23/12/2025 ha ampliato le ipotesi di esonero rispetto al testo originario. In particolare: • Esonero per formazione già svolta (art. 5, comma 1, lett. a): sono esonerati gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che, in attuazione di altre norme, siano già tenuti a un obbligo formativo i cui contenuti comprendono quelli dei programmi formativi del DM. Se i contenuti coincidono solo in parte, l'esonero è parziale e il soggetto dovrà acquisire i contenuti mancanti. • Esonero doppio corso operatore/trasportatore (art. 5, comma 1, lett. a-bis, nuovo): l'operatore che è registrato nel Sistema I&R anche come trasportatore e che ha già assolto l'obbligo formativo come operatore (Allegato 1) non è tenuto ad adempiere anche all'obbligo formativo come trasportatore (Allegato 2). • Esonero per allevamenti familiari e amatoriali (art. 5, comma 1, lett. b): sono esonerati gli operatori e i professionisti degli animali responsabili di animali detenuti in allevamenti familiari o in allevamenti amatoriali di animali da compagnia. Inoltre, il DM 23/12/2025 ha introdotto una nuova disposizione (art. 1, comma 2-bis) in senso "inverso": la partecipazione ai programmi formativi del presente decreto e il superamento della relativa verifica valgono anche ai fini degli obblighi formativi in materia di: • benessere animale (D.lgs. 146/2001, D.lgs. 181/2010, D.lgs. 122/2011); • contrasto alla resistenza agli antimicrobici (D.lgs. 218/2023). Pertanto, l’indicazione al fornitore e organizzatore del programma di formazione di prevedere, qualora proponga un corso per “gruppo specie”, contenuti specie specifici nell’ambito del “Modulo benessere” non duplica l’onere formativo, in quanto il corso rimane unico e della stessa durata, non essendo previsti incrementi orari».