Premesso che l'obbligo formativo per definizione ricade sempre su una persona fisica e non giuridica, nel caso in cui l’operatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo previsto dal DM è a carico del rappresentante legale responsabile di uno o più stabilimenti, il quale può delegare ad ottemperare all’obbligo formativo previsto per gli operatori, la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome. In tal caso, l’operatore ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del DM nell’ambito dei controlli ufficiali, dichiara in documentazione disponibile nello stabilimento, la persona fisica delegata ad ottemperare all’obbligo formativo e si assicura che la stessa adempia all’obbligo di cui al DM 6 settembre 2025 con le modalità ivi previste (nota 16/5/25 del Ministero della Salute). Si fa presente che l'operatore o suo delegato o, laddove individuata, la persona che in ogni stabilimento si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti, sono tenuti a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle mansioni svolte.